Si è poi posta la questione della rilevanza dell’erronea valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto di credito ai fini della valutazione della meritevolezza.
Secondo un primo orientamento , l’erronea valutazione del merito creditizio da parte degli istituiti di credito e quindi la concessione di credito a soggetto incapace di pagare le rate, tenuto conto del reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, può essere una causa di possibile esenzione da colpa grave del consumatore.
Secondo un diverso orientamento, invece, art. 69, comma 2, c.c.i.i.], detta la conseguenza di quella violazione, che è unicamente la preclusione a presentare opposizione, o reclamo in sede di omologazione, coi quali si intenda contestare la convenienza della proposta. Il debitore rimane, comunque, se del caso, (cor)responsabile o, meglio, responsabile per colpa grave, malafede o frode, pure quando il finanziatore abbia violato i principi della verifica del merito creditizio. È, poi, possibile che il debitore non versasse nella condizione della colpa grave, della malafede o della frode, ma che solo il finanziatore fosse colpevole, sotto il profilo del merito creditizio: nei quali casi, mentre il debitore non perde la possibilità di proporre il piano di ristrutturazione dei debiti, il creditore (quel creditore) non potrà contestarne la convenienza.
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