Premessa
Il terzo “Decreto correttivo”
1 al ““Decreto Legislativo recante Disposizioni
Integrative e Correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza”
(CCII)
2 ha concluso il proprio iter d’approvazione lo scorso 27 settembre
2024, essendo stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La struttura di tale “Decreto correttivo” è suddivisa in due Capi,
caratterizzati da 57 articoli in totale:
gli artt. 1 – 51 compongono il Capo I e dispongono le modifiche tecniche al
CCII;
il Capo II, agli artt. 52 – 57, contiene poi le disposizioni transitorie abrogative
e di coordinamento del CCII.
Dall’originaria entrata in vigore della normativa, sono apparsi diversi
aspetti critici che avrebbero necessitato di interventi migliorativi e
chiarificatori, al fine di porre in atto un processo che avrebbe agevolato una
migliore e completa applicazione del CCII e delle procedure stesse ivi
contenute.
In particolar modo, di seguito si riportano le principali tematiche che
hanno caratterizzato l’ultimo decreto correttivo:
- la segnalazione dell’anticipata emersione della crisi
- la stipulazione di accordi fiscali transattivi nella Composizione Negoziata della Crisi
- il cram-down fiscale, la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi
- il concordato preventivo
- la liquidazione giudiziale
- il contenuto minimo del piano attestato di risanamento
- l’esdebitazione
In successive circolari del giorno verranno esaminate ulteriori tematiche
connesse al “Codice della crisi” (come ad esempio l’istituto
dell’esdebitazione e la transazione fiscale e contributiva).
La segnalazione dell’anticipata emersione della crisi
L’art. 2086 modificato a seguito del CCII, recita che:
… L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Invece, ai sensi dell’art. 2403 del c.c. sono demandati all’organo di
controllo la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
princìpi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento.
Inoltre, l’art. 25-octies del CCII ha presupposto che all’organo di controllo
societario spettasse anche il compito di segnalare in forma scritta all’organo
amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza
di Composizione Negoziata della Crisi: la tempestiva segnalazione all’organo
amministrativo è rilevante in tema di responsabilità prevista dall’art. 2047 del
Codice Civile.
Costituiscono segnali per l’emersione della crisi:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la
metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
b) l’esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare
superiore a quello dei debiti non scaduti
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari
finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da
almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché
rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle
esposizioni
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies,
comma 1, ovvero esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati, in
presenza delle quali gli stessi creditori pubblici sono tenuti ad attivarsi con la
segnalazione all’imprenditore o all’organo di amministrazione per le società, e
al presidente dell’organo di controllo l’invito alla presentazione dell’istanza di
Composizione Negoziata
Art. 7 del D.Lgs 136/2024
All’articolo 25-octies del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «L’organo di controllo
societario e il soggetto incaricato della revisione
legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni,
segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), per la presentazione
dell’istanza di cui all’articolo 17».
La stipulazione di accordi fiscali transattivi nella Composizione Negoziata della Crisi
Il Decreto correttivo introduce diverse modifiche alla regolamentazione
attuale della Composizione Negoziata della Crisi.
In particolare:
l’impresa potrà avvalersi di tale istituto anche in presenza di squilibri
patrimoniali o economico-finanziari, non necessariamente in concomitanza
di una situazione di crisi conclamata;
viene stabilito che le misure protettive e cautelari possano essere estese in
modo generale, o essere limitate a specifiche azioni intraprese dai creditori,
o a determinate categorie di quest’ultimi;
viene introdotta la possibilità di ulteriori forme di pubblicità del procedimento
relativo a tali misure, secondo le indicazioni del tribunale;
vengono parzialmente riviste le modalità di accesso al concordato
semplificato in seguito alla Composizione Negoziata, eliminando il riferimento
a un esito “non positivo” della stessa e chiarendo i casi in cui tale concordato
potrà essere richiesto;
viene specificato che il ricorso alla Composizione Negoziata non comporta
automaticamente una diversa classificazione del credito, e che eventuali
decisioni di sospensione o revoca delle linee di credito esistenti devono
essere adeguatamente giustificate, in linea con le normative di vigilanza
prudenziale.
Quella che è probabilmente l’introduzione normativa più importante è
relativa alla facoltà di stipulare accordi fiscali transattivi.
Nello specifico:
Art. 5, comma 9 del D.Lgs 136/2024
All’articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: … «2 –
bis . Nel corso delle trattative l’imprenditore può
formulare una proposta di accordo transattivo alle
agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione
che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del
debito e dei relativi accessori. La proposta non può
essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono
allegate la relazione di un professionista indipendente
che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa
della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico
cui la proposta è rivolta e una relazione sulla
completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal
soggetto incaricato della revisione legale, se esistente,
o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a
tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti
e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo
deposito presso il tribunale competente ai sensi
dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore
dell’ufficio su parere conforme della competente
Direzione regionale.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore
delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione
territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi
emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore
delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata
la regolarità della documentazione allegata e
dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o,
in alternativa, di chiara che l’accordo è privo di effetti.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della
liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata
o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se
l’imprenditore non esegue integralmente, entro
sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti».
Di conseguenza, l’istante può formulare nella Composizione Negoziata
della Crisi una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo il pagamento, parziale o
dilazionato, della debitoria esistente e dei relativi oneri accessori.
La proposta deve essere accompagnata da una relazione di un
professionista indipendente che attesta per il creditore pubblico la
convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
inoltre, deve essere accompagnata da una relazione sulla completezza e
veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato all’attività di
revisione legale, qualora il ricorrente ne sia dotato, o altrimenti da un
Revisore appositamente designato.
Quanto alla stipulazione dell’accordo:
deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto;
il deposito presso il Tribunale produce effetti di pubblicità nei confronti degli
stakeholders interessati;
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accordo è sottoscritto
dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione
regionale;
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’accordo
è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della
Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici
delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.
Ricevuta la documentazione dal Tribunale, il Giudice ne verifica la
regolarità e la completezza, al fine di autorizzare o meno con decreto
l’esecutività dell’accordo raggiunto. Nel caso in cui il ricorrente non esegua
integralmente i pagamenti concordati con le amministrazioni controparti
entro 60 giorni dalle scadenze previste, l’accordo transattivo
precedentemente stipulato si risolve automaticamente di diritto, così come
in caso di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione
controllata o di accertamento dello stato di insolvenza.
Il concordato preventivo
Gli art. 21 – 26 del Decreto correttivo al Codice della Crisi e dell’Insolvenza
introducono dei cambiamenti significativi in merito alla struttura dei
concordati preventivi.
Nel dettaglio:
viene introdotta una definizione specifica di “valore della liquidazione”, che
si riferisce al valore ottenibile dalla vendita di beni e diritti in sede di
liquidazione giudiziale. Tale importo è pari al maggior valore realizzabile dalla
cessione dell’azienda in attività, se possibile;
viene modificato il contenuto del piano di concordato, introducendo la
possibilità di includere fondi per rischi e finanziamenti garantiti da forme di
sostegno pubblico;
la percentuale minima di creditori necessaria per proporre soluzioni
concorrenti rispetto a quella del debitore viene ridotta dal 10% al 5%;
l’art. 94-bis del CCII, regolante i rapporti tra creditori e debitore riguardo ai
contratti in corso durante le trattative per il concordato in continuità
aziendale, viene rivisto come segue: le protezioni previste dalla legge si
applicano a partire dalla richiesta delle misure protettive, non più
esclusivamente dalla concessione delle stesse. Di conseguenza, i creditori
non possono interrompere, modificare o rifiutare l’esecuzione dei contratti in
quanto il debitore ha richiesto l’accesso alla procedura di concordato, né
tantomeno i creditori possono modificare o risolvere i contratti per il mancato
pagamento di debiti antecedenti la domanda di concordato, laddove
venissero concesse le misure protettive richieste;
ulteriore tutela viene riferita all’esecuzione e alla validità dei contratti in
essere; infatti, l’art. 97 del CCII viene modificato stabilendo che i contratti non
ancora eseguiti o non completamente adempiuti da entrambe le parti alla
data della domanda di concordato proseguono durante il concordato,
invalidando eventuali patti contrati;
l’art. 112 del CCII viene modificato per chiarire le condizioni necessarie
affinché il concordato in continuità possa essere omologato: la proposta può
essere approvata da almeno una classe di creditori a cui viene offerto un
importo non integrale del credito, a patto che questi creditori vengano
soddisfatti almeno in parte nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di
prelazione, anche rispetto al valore eccedente quello di liquidazione;
in ultimo, vengono definite le modifiche sostanziali al piano, attuabili a
seguito dell’omologazione del concordato in continuità aziendale.
La liquidazione giudiziale
Gli interventi di legge più corposi del D.Lgs 136/2024, hanno riguardato la
liquidazione giudiziale, specificatamente negli artt. 28 – 43.
Cercando di riassumere, le principali previsioni normative hanno previsto:
Art. 29, comma 6 del D.Lgs 136/2024
All’articolo 140 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al comma
3, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non
vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene
comunicato al curatore nel termine di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al
presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in
caso di urgenza.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia,
di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il
giudice delegato».
l’introduzione di una forma di approvazione tacita nei casi in cui il comitato dei
creditori non esprima un parere vincolante entro i termini stabiliti di 15 giorni. In
altre circostanze, come l’inerzia del comitato o l’impossibilità di costituzione o
l’urgenza, sarà il giudice delegato a intervenire esprimendo il proprio parere;
Art. 31 del D.Lgs 136/2024
- All’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, al comma 3, lettera e) , dopo le parole: «gli atti, i
pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,» sono
aggiunte le seguenti: «del concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio».
tra gli atti, i pagamenti e le garanzie che non possono essere soggetti ad
azione revocatoria vengono inclusi quelli derivanti dall’esecuzione del
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
l’art. 32 del Decreto correttivo modifica la regolamentazione riguardante i
contratti preliminari di vendita di immobili registrati nei pubblici registri, ovvero:
✓ se gli effetti della trascrizione non sono cessati prima dell’inizio della
liquidazione giudiziale, il curatore potrà subentrare nel contratto una volta
che venga accertato il diritto sul bene coinvolto nella procedura,
✓ in tal caso, gli acconti versati prima dell’apertura della liquidazione
saranno opponibili per intero solo se effettuati con strumenti tracciabili.
Una volta conclusa la vendita e incassato l’intero prezzo, il giudice potrà
ordinare la cancellazione di pignoramenti, sequestri e ipoteche gravanti
sull’immobile,
✓ inoltre, viene introdotta la possibilità per un creditore di contestare il
contratto dimostrando che il valore di mercato dell’immobile, al momento
della stipula, superava di almeno un quarto il prezzo concordato. Se il
prezzo non risulterà congruo, il contratto sarà risolto e il bene liquidato, a
meno che il compratore non provveda a pagare la differenza prima della
pronuncia del collegio;
l’art. 35 del citato decreto provvede a riorganizzare il processo di trasmissione
e approvazione del piano di liquidazione predisposto dal curatore,
consentendo al comitato dei creditori di proporre modifiche; in aggiunta, sono
state riviste le tempistiche della procedura e i relativi effetti: il completamento
della procedura di liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito
della sentenza di apertura della procedura. Esclusivamente per casi di
particolare complessità o difficoltà delle vendite, tale termine può essere
differito dal Giudice delegato;
nell’art. 36 del Decreto correttivo viene introdotta la possibilità per il curatore
di cedere non solo le azioni revocatorie, ma anche quelle risarcitorie e di
recupero, per accelerare la conclusione della procedura descritta nell’art. 215
CCII.
Il contenuto minimo del piano attestato di risanamento
L’art. 15 del decreto correttivo definisce una serie di precisazioni relative al
piano attestato di risanamento, andandone di fatto a circoscriverne un
contenuto che deve essere necessariamente presente.
Infatti, la normativa presuppone:
- la previsione di una “situazione patrimoniale ed economico finanziaria”
- l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione dell’impresa e della posizione dei lavoratori
- una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova
- le strategie risolutive e migliorative d’intervento
- l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti
- gli apporti di nuova finanza eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano
- le tempistiche di attuazione delle azioni descritte, che consentono di verificare la realizzazione e la fattibilità del piano, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati
- il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria
- l’indicazione puntuale dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente