Districarsi nel mondo degli scambi commerciali internazionali è diventata, oggi, una operazione particolarmente complessa per gli operatori economici. La frammentazione legislativa, l’assenza di regole internazionali uniformi per molti settori, le molteplici barriere all’ingresso dei mercati lontani, l’incremento della concorrenza globale, le guerre dei dazi e l’escalation del protezionismo a fasi alterne, tutto contribuisce a dovere dedicare sempre più tempo ad una puntuale strategia di penetrazione dei mercati esteri che, molto spesso, passa per la necessità di un insediamento diretto all’interno del mercato target. Infatti, oggi, nonostante la crescita della tecnologia dell’informazione e la moltiplicazione degli strumenti di comunicazione in tempo reale, spesso si fatica a gestire completamente da remoto un business all’estero e le aziende esportatrici necessitano di una propria struttura all’estero per sovrintendere le attività commerciali in quel dato mercato. Nasce qui l’esigenza di munirsi di competenze nuove e studiare nell’ambito della strategia di internazionalizzazione generale, le molteplici forme di esercizio dell’impresa all’estero messe a disposizione degli operatori economici dei vari ordinamenti nazionali. Il 2021 ha fatto registrare un record delle esportazioni dei prodotti italiani in Cina raggiungendo volumi mai visti fino ad ora. Rispetto all’anno precedente infatti, il valore delle esportazioni dei prodotti italiani in Cina ha superato la quota di 15 miliardi di dollari con un incremento del 22%. Risulta quindi evidente che le imprese italiane debbano continuare a volgere lo sguardo verso il mercato cinese che, anno dopo anno, si conferma uno dei principali partner commerciali del nostro paese.
Il primo passo che deve essere fatto dall’investitore straniero al fine di stabilire la propria attività di impresa in Cina è la scelta della forma giuridica più appropriata. Attualmente tale scelta può ricadere su tre diverse strutture: l’ufficio di rappresentanza dell’impresa estera, la società e la partnership. L’ufficio di rappresentanza potrebbe rivelarsi molto utile per l’imprenditore che volesse svolgere attività meramente preparatorie riconducibili ad una prima fase della strategia di ingresso nel paese nonché acquisire esperienza e una migliore comprensione delle dimensioni e delle potenzialità del mercato cinese attraverso la creazione di connessioni con il territorio. Le finalità per cui può essere richiesta l’apertura di un ufficio di rappresentanza possono essere varie come ad esempio la necessità di raccogliere informazioni sul mercato cinese, finalità pubblicitarie, promozionali e di networking in relazione a futuri contratti di fornitura, compravendita e appalto. L’ufficio di rappresentanza risulta privo di autonoma personalità giuridica ed estraneo ad ogni forma di responsabilità che viene invece imputata all’impresa madre. Ai fini della costituzione non è richiesto alcun conferimento minimo di capitale da parte dell’impresa madre. Tuttavia è consigliabile la messa a disposizione del capitale necessario allo svolgimento delle predette attività preparatorie.
La seconda è una forma giuridica con la quale una società straniera può stabilire in Cina la propria attività di impresa e può assumere la forma di s.r.l. e di s.p.a.. La scelta di costituire una società può risultare congeniale per gli imprenditori e gli investitori che volessero stabilire la propria attività in Cina con un piano industriale definito e a lungo termine andando ben oltre la mera costituzione di un ufficio di rappresentanza. Dalla costituzione di una società possono derivare certamente dei vantaggi. In primis è opportuno menzionare il beneficio della limitazione della responsabilità nei confronti dei soci che viene circoscritta esclusivamente al capitale conferito da ciascuno di essi. La società è, inoltre, titolare di una propria e autonoma personalità giuridica e può, altresì, essere proprietaria di beni materiali e immateriali che fanno parte del complesso aziendale. La forma societaria più diffusa è quella della società a responsabilità limitata. Contestualmente alla costituzione di tale forma societaria deve avvenire la comunicazione del capitale sociale sottoscritto dai soci all’Amministrazione Statale per la Regolamentazione del mercato. Tuttavia tale capitale non dovrà necessariamente essere versato per intero a meno che non vi siano leggi speciali che lo prevedano. Occorre altresì precisare che non è ammessa la costituzione di una s.r.l. con più di 50 soci.
L’altro modello societario che può essere scelto dall’imprenditore straniero è quello della società per azioni. Tale forma viene usata soprattutto qualora si ravvisasse la necessità di costituire una società che operi su larga scala o comunque quotata o destinata alla quotazione risultando di scarso utilizzo negli altri casi. La società per azioni risulta meno utilizzata rispetto alla s.r.l. in quanto per quest’ultima si prevede una normativa molto stringente in diverse materie quali ad esempio la corporate governance per la quale sono previste una serie di procedure standardizzate che devono essere adottate dagli organi societari.
Un ultimo strumento grazie al quale è consentito ad imprenditori esteri di operare in territorio cinese è quello della partnership. Secondo il diritto cinese la partnership non possiede una autonoma personalità giuridica né è idonea a porre in essere una limitazione di responsabilità nei confronti dei titolari di quest’ultima per le obbligazioni che sono state assunte nello svolgimento. Tale strumento giuridico può essere costituito nella forma di partnership generale o di partnership limitata e la scelta di una delle due forme comporterà significative differenze sotto alcuni profili. Mentre la partnership generale prevede la partecipazione di almeno due soci, ognuno dei quali risulterà illimitatamente responsabile nei confronti dei creditori, quella limitata prevede la presenza di almeno un socio generale che sarà responsabile illimitatamente per le obbligazioni assunte e di un socio limitato che ne risponderà limitatamente al capitale conferito.
Prof. Avv. Alberico Valerio Visone