La nomina di amministratore di condominio avviene attraverso una delibera di assemblea condominiale nella riunione in tal senso fissata o inserita nell’oggetto insieme ad altre richieste o necessità su cui deliberare senza un particolare iter. Nella generalità dei casi il soggetto che si propone a tale ruolo è quasi sempre un condomino e, in particolare, un professionista (avvocato, commercialista, geometra ecc.) e in alcuni casi è un società o associazione che, attraverso una serie di professionisti iscritti, si assume la gestione del condominio nominando un particolare professionista referente. Oggi sono previsti proprio dei corsi di specializzazione come amministratore di condominio diretti sia a professionisti già a conoscenza di norme e leggi di interesse condominiale che vogliono perfezionarla sia a chi si vuole avviare a tale attività per la prima volta e AUGE ha istituito un corso denominato appunto Amministratore di Condominio per attribuire al termine, tale qualifica.

L’amministratore del condominio ha compiti precisi e autonomi nella gestione ordinaria del condominio (riunioni assembleari – gestione della contabilità – bilanci consuntivi e preventivi – manutenzione di piccola entità alle cose comuni ecc.) senza bisogno di preventiva autorizzazione dell’assemblea mentre nella gestione straordinaria (interventi di riparazione di notevole entità, sicurezza e danni, costituzione in lite quando sia convenuto il condominio, approvazione bilanci e altro) necessita della preventiva autorizzazione dell’assemblea. Le responsabilità sono una conseguenza sia di una travalicazione di detti limiti sia in una omissione dei propri compiti quali attribuiti per legge e attraverso precise disposizioni assembleari che, secondo la loro gravità possono comportare una sostituzione dell’amministratore e azioni risarcitorie nei suoi confronti. Non escluse quelle penali se tali comportamenti possano rivestire violazioni di carattere penale (falsità nei bilanci, nella gestione contabile, occultamenti di introiti ecc.).

Con il contributo di Avv. Angelo Turco

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