Le responsabilità sono una conseguenza sia di una travalicazione di detti limiti sia in una omissione dei propri compiti quali attribuiti per legge e attraverso precise disposizioni assembleari che, secondo la loro gravità possono comportare una sostituzione dell’amministratore e azioni risarcitorie nei suoi confronti. Non escluse quelle penali se tali comportamenti possano rivestire violazioni di carattere penale (falsità nei bilanci, nella gestione contabile, occultamenti di introiti ecc.).

Una responsabilità condominiale sotto il profilo penale non esiste essendo la responsabilità penale esclusivamente personale e non addebitabile ad un ente giuridico se non al suo rappresentante legale e, nel caso di un condominio, al suo amministratore.

Una responsabilità penale dell’amministratore in rappresentanza del condominio può ravvisarsi nel caso di sua inerzia rispetto ad una situazione pericolo derivante da lesioni di parti comuni dell’edificio che possano determinare crolli o distacchi di intonaco per la pubblica sicurezza. La responsabilità sussiste quando in casi simili l’amministratore omette di darne comunicazione al condominio o non dispone la convocazione urgente dell’assemblea per deliberare sulla spesa necessaria al ripristino ed eliminazione del pericolo non essendo nei poteri dell’amministratore sopperire ad una spesa ingente per tale ripristino.

Diverso il caso dell’urgenza e di un intervento non spropositato nel qual caso l’amministratore può intervenire salvo poi essere manlevato nella spesa, se assenti fondi condominiali, o giustificando la spesa in sede di bilancio.

Con il contributo di Avv. Angelo Turco

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