La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’articolo 330 c.c. che stabilisce che “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

I presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono:

  • La violazione degli obblighi di assistenza (mancato mantenimento e istruzione, assenza nella vita del figlio, incuria verso gli interessi e i diritti del figlio);
  • l’abuso dei poteri del genitore (abuso del minore con maltrattamenti diretti verso il figlio e/o comportamenti violenti verso l’altro genitore).

Infatti, la funzione educativa, di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento, deve svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali.

Occorre precisare che la responsabilità genitoriale non è una libertà personale assoluta della madre o del padre, ma un diritto-dovere di prendersi cura dei figli e tutelarne lo sviluppo della personalità. Essa è quindi funzionale all’interesse dei figli minori e, per tale motivo, viene meno nel momento in cui li danneggia piuttosto che tutelarli.

Ciò in linea con l’obiettivo del Legislatore di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori, diritto riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale nell’articolo 30.

Orbene, al fine di ben inquadrare il concetto di best interest del minore, a livello internazionale, può farsi riferimento all’art.2 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché all’art.3 della Convenzione di New York del 1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in condizioni di libertà e in ogni decisione che lo riguarda il suo interesse deve essere considerato preminente.

L’interesse del bambino è quindi un parametro primario ed oggettivo: pertanto la decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell’interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.

Con il contributo di Avv. Farina Monica

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