Il permesso di soggiorno è l’autorizzazione per gli stranieri che desiderano risiedere legalmente in
Spagna per un periodo superiore a 90 giorni.

Esistono due tipi di permessi di soggiorno in Spagna:

  • temporaneo, risiedere massimo di 5 anni;
  • a lungo termine, residenza indeterminata.

Esistono due regimi per accedere a questi permessi:

  • il regime generale
  • il regime comunitario.

Il regime generale regola le condizioni di ingresso, soggiorno, residenza temporanea, infrazioni e altri diritti o obblighi delle persone alle quali si applica la Legge Organica 4/2000, dell’11 gennaio, sui diritti e le libertà dei cittadini stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale e si applica a tutti i cittadini extracomunitari*.

Il regime comunitario è regolato dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 ed è più vantaggioso di quello ordinario. La direttiva 2004/38/CE è stata recepita nell’ordinamento spagnolo in virtù del Regio Decreto 240/2007, del 16 febbraio, sull’ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati membri. Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Gli stranieri che beneficiano di questa Legge devono avere la cittadinanza di: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Slovenia, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta , Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania e Svezia, dei restanti Stati parti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei cittadini della Confederazione Svizzera.

La residenza temporanea ottenuta attraverso il regime comunitario consente sia la residenza che il lavoro (Art. 3.2 RD 240/2007). Nel regime generale, invece, il permesso di soggiorno da solo non consente di lavorare, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato insieme al permesso di lavoro per svolgere attività economiche (art. 31.2 e 36.1 Legge sull’immigrazione). Nel regime comunitario, la regola generale è che la residenza temporanea è di 5 anni (Art. 8.5 RD 240/2007), tuttavia, nel regime generale, sarà solo di 1 anno, salvo per arraigo familiare, che sarà concesso per 5 anni.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, i cittadini della comunità potranno ricongiungersi senza particolarità. Al contrario, nel regime generale è richiesto che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno sia già in Spagna da 1 anno per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare e avere così la possibilità di portarne alcuni. Inoltre, la sanzione dell’espulsione dal territorio spagnolo nei confronti dei cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera (nonché dei loro familiari) è molto più complicata da attuare, poiché può essere impartita solo “se sussistono gravi motivi per ordine pubblico o pubblica sicurezza” (Art. 15.1 RD 240/2007). Diversamente, nel regime generale l’espulsione di uno straniero è molto più semplice da eseguire.

Con il contributo di Avv. Gianluca Bruno

*Sono esclusivi nell’ambito di applicazione della Legge

  • Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari accreditati nonché gli altri membri delle missioni diplomatiche.
  • Rappresentanti, delegati e altri membri delle Missioni
  • Funzionari assegnati a organizzazioni internazionali o intergovernative con sede in Spagna, nonché i loro familiari.
  • I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica il regime comunitario saranno disciplinati
    dalle norme che lo regolano, essendo loro applicabili negli aspetti che potrebbero essere più favorevoli.

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