La Giustizia riparativa costituisce il capitolo più innovativo della cd. “Riforma Cartabia” e rappresenta una sfida in ambito minorile dove alle “difficoltà intrinseche del fare giustizia”, si aggiungono quelle “specifiche del fare giustizia con le persone di minore età” dovendole condurle a maturare un “ruolo costruttivo nella società”.

Con il D. Lgs. 150/2022, in attuazione della legge delega 134/2021, è stata approvata la “disciplina organica” della Giustizia riparativa fondata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro; un’idea che, in contrapposizione al tradizionale modello di giustizia punitiva, appare fortemente innovativa e frutto di un percorso sovranazionale e nazionale già da tempo intrapreso. E’ stato creato un percorso “parallelo” finalizzato alla ricomposizione del conflitto; quindi non una giustizia alternativa a quella tradizionale né un modello sussidiario, ma un intervento complementare diretto alla ricomposizione del conflitto promuovendo la pacificazione sociale. Anche la posizione del giudice muta: egli non resta al di sopra del conflitto ma al suo interno per risolverlo e, senza perdere la sua neutralità, lavora nel senso di una ricomposizione tra le parti che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena inflitta. L’intervento legislativo è improntato ad un’ottica riparativa: i principi di partecipazione attiva e volontaria; l’equiparazione dell’interesse della vittima e dell’autore dell’offesa; il coinvolgimento della comunità; la proporzionalità e ragionevolezza dell’esito riparativo; la riservatezza; l’indipendenza e l’equiprossimità del mediatore; la garanzia del tempo necessario; gli obiettivi di riconoscimento della vittima, di responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e la valorizzazione dei legami tra questi soggetti e la comunità; le garanzie, per la vittima e per l’autore del gesto offensivo, del rispetto del diritto all’informazione circa le possibilità di accesso ai programmi di Giustizia riparativa; è, altresì, specificato che il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso per iscritto e sempre revocabile. Ai programmi può accedersi senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l’accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale. Inoltre, la partecipazione ad un programma di Giustizia riparativa è un elemento del progetto trattamentale da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e rappresenta un elemento di valutazione a vantaggio del reo minorenne.

La Riforma Cartabia è intervenuta anche in merito alle misure penali di comunità, introducendo modifiche alla disciplina dell’esecuzione penale per i minori ed i giovani adulti all’interno degli IPM (Istituti Penali per i Minorenni).

In generale, appare chiara l’ispirazione del sistema di giustizia minorile italiano in cui il ricorso al carcere deve essere l’estrema ratio.

In conclusione si evidenzia che il riconoscimento normativo organico della Giustizia riparativa nel nostro ordinamento favorisce un sistema giudiziario capace di ricomporre i conflitti.

Il nuovo modello di giustizia, caldeggiato e praticato in ambito minorile, dovrà essere sostenuto da una seria riflessione e comprensione dei significati e delle finalità di una giustizia che “ricuce” e “ripara”. Tale idea sarà possibile andando oltre il singolo episodio delittuoso e monitorando le modalità con cui il suo autore si pone e reagisce, la sua assunzione di responsabilità verso la vittima e la comunità, la consapevolezza della verità dell’accaduto che sarà in grado di maturare.

A cura di Avv. Maria Sturchio

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