Il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. Dlgs 150/2022 ha natura giurisdizionale?

E’ un diritto da far valere costituzionalmente garantito?

In caso di negazione dell’accesso al programma di Giustizia Riparativa quali tutele riconosce la legge

Esistono presupposti astrattamente validi per qualunque tipologia di reato per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa?

La risposta a quest’ultima domanda è la seguente: il requisito positivo è che deve essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede; il requisito negativo è: l’assenza di un pericolo concreto per gli interessati; l’assenza di un pericolo concreto per l’accertamento dei fatti; non è richiesto l’accertamento dei fatti e il riconoscimento della propria responsabilità; la valutazione sulla sussistenza del valido consenso personale libero consapevole e informato della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore ex art. 48 Dlgs 150/2022.

Su istanza di quali soggetti può essere attivato il programma di Giustizia Riparativa? Su richiesta del Pubblico Ministero, dell’imputato e della vittima del reato personalmente o a mezzo di procuratore speciale o mediante invio d’ufficio, l’autorità giudiziaria verifica la sola autorizzazione della persona indicata quale autore dell’offesa e della vittima ad essere contattati dal Centro sentendo le parti con eventuale fissazione di udienza camerale apposita o con contraddittorio cartolare.

Mentre l’accertamento del consenso delle parti alla partecipazione al programma di Giustizia riparativa è demandato in via esclusiva al Centro dopo l’assolvimento dei doveri di informazione ex art. 47 comma 3 del Dlgs 150/20221.

Il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. non ha natura giurisdizionale questo è il principio sancito e chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.6595 del 12/12/2023 (dep.14/02/2024) nella recente pronuncia che lo classifica come un servizio pubblico di cura relazionale tra persone in cui il Giudice può disporre “ex officio” l’invio delle parti ad un centro di mediazione essendo rimessa tale decisione alla sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo non sussiste alcuna violazione di legge e non sussistono i presupposti per impugnazioni peraltro non previste del provvedimento di diniego.

A cura di Avv. Francesca Maria Cantalamessa

  1. Vedi articolo AUGE autore AVV. F.M. Cantalamessa La Giustizia Riparativa una falsa partenza”, 1 maggio 2024, e approfondimento avv. F.M. Cantalamessa in Retribuzione Riparazione e vendetta per una diversa visione della pena e del perdono, pp. 161 a 177, Ed. ARACNE 2024 collana 13 Teoria e prassi della Giustizia penale contemporanea. ↩︎

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