Estinzione anticipata del mutuo: cos’è e come si fa

L’estinzione anticipata del mutuo è la possibilità di rimborsare il debito contratto con la banca prima della scadenza pattuita in partenza. L’estinzione anticipata può essere parziale o totale ed è disciplinata dall’articolo 120-ter del Testo unico bancario.  L’estinzione parziale consiste nel versamento di una determinata somma alla banca, che scalerà questo importo dal debito residuo. Il risultato, a seconda della tipologia di mutuo, sarà la riduzione della durata del piano di ammortamento oppure la diminuzione dell’importo della rata mensile da pagare fino alla scadenza. L’estinzione anticipata totale, invece, prevede la completa restituzione del debito in un’unica soluzione. La prima cosa da fare quando si vuole procedere all’estinzione anticipata del mutuo è quella di calcolare il debito residuo. A tal proposito, occorre chiedere alla banca il conteggio di ciò che rimane da pagare. Il piano di ammortamento, consegnato al cliente al momento della stipula del mutuo, mostra il capitale residuo rata per rata. La banca calcolerà l’importo esatto in base agli interessi da corrispondere.

Inoltre, non c’è alcuna penale da pagare in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Però, questa regola non è valida per qualsiasi tipo di finanziamento. Interessa i mutui stipulati:

dal mese di febbraio 2007, se richiesti per l’acquisto della prima casa;
dal mese di aprile 2007, se richiesti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
Per l’estinzione anticipata dei mutui accesi prima di queste date vengono applicate delle penali, in misura ridotta e con un tetto massimo previsto da un accordo tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori siglato nel maggio 2007.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *