Alla luce della crisi russo-ucraina e della stretta creditizia acuitasi negli ultimi anni, per le società si sta diffondendo sempre di più la prassi di ricorrere a apporti da parte dei soci per poter far fronte al proprio fabbisogno finanziario.

I soci, infatti, possono effettuare dei finanziamenti a titolo di prestito o di apporto di capitale sia per far fronte a carenze di liquidità temporanee, sia a fondo perduto. Nel caso del prestito, si genera un investimento che assume la natura del mutuo. A seconda se si tratti quindi di finanziamento fruttifero o infruttifero, la disciplina IVA viene trattata in maniera differente.

Nel caso di finanziamenti fruttiferi, secondo l’ex art. 10 comma 1, n.1 del DPR 633/1972, l’operazione risulta esente da imposta. Inoltre, il socio non è tenuto a emettere fattura per il corrispettivo a meno che non venga richiesto prima dell’effettuazione dell’operazione. In questo caso, la fattura dovrà essere emessa in esenzione da imposta, indicando il riferimento normativo e avendo a riguardo gli interessi previsti dal contratto di finanziamento sottostante .

Al contrario, il finanziamento infruttifero resta sempre fuori dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non soddisfa il presupposto oggettivo richiesto ai fini IVA.

Occorre inoltre fare una ulteriore distinzione riguardo il soggetto finanziatore.

Nel caso in cui si tratti di un soggetto privato, quindi un soggetto non IVA, l’applicazione dell’imposta di registro dipende dalla forma utilizzata per formalizzare il finanziamento:

  • in caso di atto scritto l’operazione si colloca fuori campo IVA e sconta l’imposta di registro proporzionale con una aliquota del 3% (se l’atto di finanziamento è stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata, sarà soggetto a registrazione in termine fisso di 30 giorni);
  • in caso di atto redatto in forma di corrispondenza commerciale sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso scontando sempre una aliquota proporzionale del 3 % (si tratta di atti stipulati mediante lettera, firmata solo dal socio, in cui si manifesta la propria volontà di finanziare la società);
  • in caso di accordo verbale, non sarà soggetto a registrazione

Se il socio finanziatore è una persona giuridica, quindi una società, la situazione diviene maggiormente ambigua a causa del principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto.

Se il contratto di finanziamento rientra nel campo dell’applicazione IVA, anche se esente da imposta, l’atto sconta l’imposta di registro di misura fissa. Se è qualificata fuori dal campo di applicazione dell’IVA allora sconta l’imposta in misura proporzionale.

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