Il c.d. decreto Milleproroghe ha previsto l’estensione, in relazione al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla Legge di bilancio 2023, alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate riferite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, presentate nel 2023.

Entro il 31 marzo del 2024, infatti, andavano pagate le imposte, interessi legali e sanzioni ridotte, procedendo poi alla regolarizzazione delle violazioni commesse.

Il ravvedimento speciale viene applicato:

  • alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, incluse quelle tardive presentate per la prima volta entro 90 giorni;
  • riferite ai tributi amministrativi dall’Agenzia delle Entrate;
  • relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, differentemente dalla versione precedente che si riferiva, invece, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o ai periodi precedenti non prescritti per i quali la suddetta estensione non ha operato una riapertura.

Si tratta, in sostanza, di un ravvedimento ordinario applicabile alle sole violazioni dichiarative di natura non formale che mutua tutti gli aspetti non derogati dalla norma e dal quale si differenzia per l’abbattimento delle sanzioni e per le modalità di perfezionamento, per cui non è richiesto l’integrale pagamento del dovuto.

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