Con efficacia dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 14/2019, ossia il nuovo codice della crisi d’impresa in cui assume centralità il ruolo dei professionisti incaricati di affiancare l’imprenditore nella risoluzione della crisi aziendale. In questa ottica i professionisti della crisi, devono esser sempre più preparati e specializzati, con varie figure professionali dell’esperto indipendente, a quella dell’advisor dell’azienda, al gestore della composizione della crisi, all’attestatore, al curatore, all’ausiliario, al controller, al perito estimatore, al commissario giudiziale, al liquidatore, al commissario giudiziale, al revisore, consulente del lavoro e al giurista d’impresa.

Per mezzo del correttivo del D.Lgs. n. 83/2022 si è data definitiva e totale attuazione alla Direttiva UE 2019/1023, facendo un’operazione di trasposizione e adattamento all’interno di un unico codice che ha riformato la legge fallimentare, inserendo tutti gli strumenti di composizione e risoluzione della crisi a cui possono rivolgersi tutti, dal consumatore, all’impresa piccola, media o grande, sia essa commerciale, industriale o agricola.

Ed è proprio nell’ottica di garantire la professionalità dei soggetti intervenenti nella procedura, che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022 – in vigore dal 6 luglio – ha trovato attuazione l’articolo 356 del C.C.I., ossia l’Albo nazionale dei gestori della crisi, vale a dire dei professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza: curatori, commissari e liquidatori giudiziali.

Il decreto n. 75, disciplina, dunque, le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della Giustizia e i contributi per l’iscrizione all’albo sostituendo in tutto e per tutto i vecchi elenchi dei curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali. Si passa da Albi presenti in ogni tribunale ad un unico Albo nazionale, che prevede il criterio della rotazione degli incarichi che possono essere affidati ai professionisti, come avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, manager d’azienda o figure professionali che hanno avuto esperienze e funzioni di direzione e di controllo all’interno delle impresi, ovvero anche esperti in liquidazione delle aziende insolventi, con esclusione della figura dei notai.

Infatti, nell’ottica di garantire la professionalità dei nuovi attori della gestione della crisi d’impresa, si stabilisce che per esser inseriti nell’Albo, è obbligatorio aver svolto 40 ore (per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) o di 200 ore (per i manager) di formazione specifica e fare un tirocinio di sei mesi.

Serve poi un aggiornamento biennale di 40 ore. Per queste ore di formazione professionale specifica e dedicata, non sono cumulabili o conteggiabili le ore di formazione (55) conseguite per divenire esperto indipendente o le ore (40) per diventare gestore della crisi da sovraindebitamento. Ribadiamo che condizione per il mantenimento dell’iscrizione è l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del già menzionato D.M. 202/2014.

A cura di Avv. Gianluca Bruno


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