Ulteriore esplicazione del potere di autotutela decisoria è l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/90 ai sensi del quale

  • Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di
    interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo
  • È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’annullamento d’ufficio consiste, insomma, nel potere – riconosciuto alla Pa – di annullare il provvedimento amministrativo, ossia di ritirarlo dall’ordinamento, con efficacia retroattiva (quindi ex tunc), perché inficiato da vizi che lo rendono illegittimo.

Tale annullamento costituisce una deviazione rispetto al normale regime di poteri giuridici, in quanto ogni soggetto ha la possibilità di far accertare l’illegittimità di un atto che leda i suoi interessi ma tale accertamento solitamente è opera del Giudice. La PA, facendo ricorso all’art. 21-nonies, può dichiarare l’illegittimità dei propri provvedimenti senza adire l’autorità giurisdizionale. Il privilegio consiste sia nel fatto di poter far valere l’illegittimità dei propri atti, sostituendosi al Giudice, sia nella retroattività, che contraddistingue il potere di annullamento da quello di revoca.

Pertanto l’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro un termine ragionevole 8in oggi, non superiore a 18 mesi), a condizione che sussista un interesse pubblico alla rimozione dell’atto dal mondo giuridico e che tale interesse sia prevalente sugli interessi dei destinatari dell’atto stesso e a quelli degli eventuali controinteressati.


Tuttavia, nonostante le suesposte considerazioni, occorre soffermarsi sul fatto che anche tale articolo è stato modificato, in termini di contrazione, dalla L. n. 164/2014. Infatti, se il testo originario dell’art. 21-nonies, L. n. 241/90, prevedeva espressamente la possibilità per l’amministrazione di annullare d’ufficio, entro un termine ragionevole, il provvedimento illegittimo, ai sensi dell’art. 21-octies, L. n. 241/90, la riforma dispone, ora, che l’amministrazione può annullare un proprio atto illegittimo solo nella misura in cui l’illegittimità non rientri tra quelle enunciate dall’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/90.

Pertanto, così come il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti o per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei casi di cui al citato art. 21 octies, L. n. 241/90, non è annullabile in sede giurisdizionale, analogamente non è suscettibile di essere annullato in via di autotutela. Dunque, con il nuovo inciso introdotto dalla L. n. 164/2014 all’art. 21 nonies, L. n. 241/90, si priva l’amministrazione della possibilità di eliminare ab initio un provvedimento assunto in modo illegittimo.

L’art. 21-nonies, L. n. 241/90, comma 2, fa salva la possibilità del ricorso all’istituto della convalida (in cui è compresa anche la ratifica) del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, l’Amministrazione ha il potere di convalidare o ratificare un provvedimento viziato.


Il provvedimento di convalida, non è stato direttamente interessato dalla novella. La portata innovativa introdotta dalla legge n. 164/14 sull’art. 21-nonies, l. n. 241/90 infatti, sembra suscettibile di espandersi anche alla disciplina prevista dal comma 2, nella misura in cui si ritenga che l’esercizio del potere di convalida sia strettamente connesso al potere di annullamento d’ufficio.

L’eliminazione dei casi di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/90, dal catalogo dei vizi che fondano il potere di annullamento d’ufficio, sembra quindi doversi applicare anche alla disciplina della convalida. Pertanto tutti i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 21- octies, l. n. 241/90, non saranno suscettibili di convalida. Dunque, in virtù dei principi esposti, nonché delle considerazioni finora svolte, appare, ictu oculi, come la modifica normativa, nel suo insieme, sembri tesa a rafforzare la posizione del privato nei rapporti con l’amministrazione, limitando rispetto al passato le ipotesi nelle quali il provvedimento possa essere sottoposto ad autotutela.

È pur vero che la novella delimita, restringendola, la casistica dell’azionabilità dell’autotutela ma essa si rivela sempre il rimedio più utile ed efficace innanzi all’illegittimità ed inopportunità dell’azione amministrativa, consentendo alla stessa amministrazione di intervenire sugli effetti della propria attività provvedi mentale, quando la stessa viene riconosciuta viziata, irregolare o comunque incoerente con l’interesse pubblico alla cui cura risulta preordinata la funzione esercitata.

Non solo, la podestà in esame, oltre a permettere la tempestiva correzioni di errori ed a restituire correttezza e legalità all’attività amministrativa svolta precedentemente, consente di perseguire al contempo, gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica (evitando o quanto meno riducendo le pretese risarcitorie dei privati), della deflazione del contenzioso e una tutela più pregnante e satisfattiva degli interessi legittimi dei privati.

A cura di Avv. Nicolina Fontana


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