Il nuovo CCII delinea le categorie di soggetti giuridici che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento. In particolare l’art. 65 1 comma stabilisce che : “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) possono proporre soluzioni della crisi da sovra indebitamento secondo le norme del presente capo1 o del titolo V, capo IX che disciplina la “LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO”

A sua volta l’art. 2, comma 1, lett. c) definisce sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore , del professionista , dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al d.l. 18.10.2012 ( convertito in L. 221/2012) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ( ex fallimento) ovvero a lica o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza .

La lettera e) definisce consumatore : la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigiana, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III , IV e VI del titolo V del libro quinto del c.c. ( ossia snc, sas e sapa) , per debiti estranei a quelli sociali .

La successiva lettera d) definisce poi l’imprenditore minore  non assoggettabile a fallimento, l’imprenditore con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila

Il Codice dà una definizione sia di crisi sia di insolvenza. Più precisamente, la lett. a) dell’art. 2, definisce la crisi comelo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”; lo stato di insolvenza viene definito alla lett. b) del citato art. 2, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Venendo alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67-73 del CCII , essa è riservata unicamente al consumatore sovraindebitato,  si sono così risolti alcuni contrasti sorti nella vigenza della vecchia disciplina , in quanto ci si chiedeva se fosse possibile ricomprendere nella nozione di consumatore anche quei soggetti ( ex imprenditori)  che , dopo la chiusura e la cancellazione dell’impresa, continuavano ad essere gravati da una posizione debitoria  nei confronti di fornitori, fisco ecc.

In materia è importante ricordare l’orientamento della SC ( Cass. 1869/2016) che ha affermato, con riferimento al vecchio piano del consumatore ,che il piano è consentito solo ai consumatori puri , ossia coloro che hanno agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale , ma che può essere utilizzato anche dai consumatori spuri ( ex imprenditori) nel solo caso in cui i debiti residui siano di natura tributaria.

Ad ogni modo l’art. 2 lett. c) pare offrire, rispetto alla vecchia disciplina un campo di applicazione soggettivo più ampio della nozione di consumatore, avendo eliminato l’avverbio “esclusivamente” dalla stessa definizione, prevedendo che è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigiana, o professionale eventualmente svolta2.

A cura di Avv. Giovanna Fusco

  1. Ossia il capo II del CCOO Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. ↩︎
  2. cfr anche sul punto Decreto del Tribunale di Napoli Nord del 12.11.22 su Il Caso.it ↩︎

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