Con l’entrata in vigore del Reg. (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10.05.2023 (che stabilisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773 RE del 17.08.2023, siamo di fatto entrati in una fase di transizione così come prevista dalla Risoluzione del 28 novembre 2019 del Parlamento Europeo, mirante a fissare una neutralità climatica a lungo termine “entro il 2050” ed obiettivi di breve periodo portando le emissioni inquinati al 55% entro il 2030, in linea con l’accordo di Parigi.

Tutto questo avrà come conseguenza la nascita di una tassa sulle emissioni inquinanti (carbon tax), che andrà a controbilanciare in termini economici, l’effetto inquinante di determinate produzioni industriali, infatti l’art. 1 del Reg. UE 2023/956 istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell’accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.

Al momento i prodotti interessati, sono: ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, idrogeno ed energia elettrica, prodotti i quali, durante il processo produttivo generano emissioni inquinanti direttamente ed indirettamente tramite la materia energetica impiegata per produrli.

Quindi gli importatori UE dei suddetti prodotti dovranno:

  1. Nel periodo transitorio dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, rispettare obblighi di comunicazione richiedendo la qualifica di dichiarante CBAM sull’apposito portale;
  2. Presentare una dichiarazione per tutti i prodotti importati rientranti nella normativa CBAM entro la fine del mese successivo al trimestre precedente di riferimento (la prima dichiarazione andava presentata entro il 31.01.2024);
  3. Alla fine del periodo transitorio (01 gennaio 2026), questi prodotti potranno essere importati, soltanto dai dichiaranti CBAM autorizzati, registrati sul portale a partire dal 01 dicembre 2025, previo acquisto dei Certificati CBAM i cui costi andranno a controbilanciare le emissioni prodotte da questi processi produttivi, nell’ottica dei costi necessari a mettere in atto politiche climatiche efficienti.
  4. Entro il 31 maggio di ogni anno – e per la prima volta nel 2027, ciascun dichiarante CBAM utilizzerà il registro CBAM per presentare una dichiarazione per l’anno civile precedente, contenente i dati delle merci importate e dei certificati acquistati da restituire in base alla quantità di prodotti trattati.

Nutrito sarà anche l’aspetto sanzionatorio per il quale ci si richiama integralmente al reg. citato.

La figura del dichiarante autorizzato CBAM sarà valida in tutti i paesi dell’unione e verrà applicata anche agli importatori extra UE, senza stabile organizzazione sul territorio dell’unione, tramite l’istituto della rappresentanza indiretta.

Con il contributo del Prof. Dott. Massimo Greco

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